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[1]Gl'inscritti sulle liste di leva marittima, dichiarati idonei al servizio militare, sono divisi in tre categorie.

[2]La 1ª categoria e' composta degli uomini che debbono prestare servizio effettivo ed immediato.

[3]Alla 2ª categoria appartengono gli altri inscritti, idonei alle armi, che eccedono il contingente di 1ª categoria.

[4]Coloro i quali, sebbene idonei alle armi, abbiano diritto per condizioni di famiglia od altre cause determinate colla presente legge, alla esenzione si' dalla 1ª che dalla 2ª categoria, formano la 3ª categoria.

[5]I militari tanto di 1ª che di 2ª categoria, dopo i primi dodici anni del loro obbligo di servizio, e gli uomini ascritti alla 3ª categoria fanno parte della riserva navale.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1888 al 10 giugno 1920

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-12-16;5860~art12 · fonte del testo

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