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[1](Art. 7 della legge 8 aprile 1881 n. 149).
[2]L'aspirante riconosciuto idoneo si obbliga a servire per la ferma di anni cinque.
[3]Compiuto il termine della ferma, i sottufficiali e le guardie, per rimanere in servizio, debbono rinnovare la ferma di cinque anni in cinque anni.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1892 al 10 febbraio 2011
