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[1]((Le mancanze disciplinari degli ufficiali sono punite:

[2]1° con l'ammonizione;

[3]2° con la sospensione dalla meta' dello stipendio sino a trenta giorni;

[4]3° con la sospensione dall'ufficio e dalla meta' dello stipendio:

  • a)da un mese ed un giorno a tre mesi;
  • b)da tre mesi ed un giorno ad un anno;

[5]4° con la revoca;

[6]5° con la destituzione, accompagnata o no dalla perdita dei diritti alla pensione.

[7]Le punizioni di cui ai numeri 1 e 2 si applicano per lievi mancanze alla disciplina ed alle regole del servizio, e sono inflitte dai comandanti di Circolo e dagli altri superiori, secondo le facolta' che saranno determinate dal regolamento.

[8]La punizione, di cui alla lettera a) del numero 3, si applica per recidiva nelle mancanze, che diedero motivo a precedente sospensione, e viene inflitta dal Ministro delle finanze. Quelle, di cui alla lettera b) del numero 3 ed ai numeri 4 e 5, si applicano, per le gravi trasgressioni alla disciplina, alle regole del servizio e per le mancanze all'onore, e sono pronunciate per decreto reale o ministeriale, secondoche' trattisi di destituzione o di revoca, oppure di sospensione, sentito sempre il parere del Comitato del Corpo, come Consiglio di disciplina, giusta l'articolo 27 della presente legge.

[9]Quando si tratti d'ispettori superiori, il Comitato sara' sentito senza la procedura e le formalita' stabilite pel Consiglio di disciplina.

[10]Lo stipendio trattenuto all'ufficiale sospeso, al netto di tutte le tasse e ritenute ordinarie e straordinarie, va a beneficio della massa del Corpo.

[11]Il tempo della sospensione dall'ufficio oltre un mese non e' computato ne' per l'avanzamento, ne' per l'anzianita')).

Testo in vigore dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 1896

Confronto con la versione in vigore dal 13 gennaio 1892 al 13 gennaio 1896. 75 parole tolte, 164 parole aggiunte in 13 capoversi.

tolto: (Articolo 16 della legge 8 aprile 1881 n. 149, e articolo 11 della legge 14 luglio 1891 n. 398).

tolto: 1. Coll'ammonizioneaggiunto: 1° con l'ammonizione;

tolto: 2. Conaggiunto: 2° con la sospensione dalla meta' dello stipendio sino a tolto: 30 aggiunto: trenta giorni;

tolto: 3. Collaaggiunto: 3° con la sospensione dall'ufficio e dalla meta' dello stipendio tolto: da 30 giorniaggiunto: :

aggiunto: a) da un mese ed un giorno a tre mesi;

aggiunto: b) da tre mesi ed un giorno ad un anno;

tolto: 4. Colla dispensa dal servizioaggiunto: 4° con la revoca;

tolto: 5. Colla destituzioneaggiunto: 5° con la destituzione, accompagnata o no dalla perdita dei diritti alla pensione.

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

Le punizioni di cui ai numeri 1tolto: , 2 e 3 aggiunto: e 2 si applicano per lievi mancanze alla disciplina tolto: e aggiunto: ed alle regole del servizio, e sono inflitte dai tolto: capi di circolo, dagli ispettori comandanti di divisione, dal direttore generale delle gabelle e dal Ministro aggiunto: comandanti di Circolo e dagli altri superiori, secondo le facolta' che saranno determinate dal regolamento.

tolto: Quelle di cuiaggiunto: La punizione, di cui alla lettera a) del numero 3, si applica per recidiva nelle mancanze, che diedero motivo a precedente sospensione, e viene inflitta dal Ministro delle finanze. Quelle, di cui alla lettera b) del numero 3 ed ai numeri 4 e 5 tolto: sono applicabiliaggiunto: , si applicano, per le gravi trasgressioni alla disciplina, alle regole del servizio tolto: ed alle mancanze all'onore; aggiunto: e per le mancanze all'onore, e sono pronunciate tolto: con decreto reale, sentito aggiunto: per decreto reale o ministeriale, secondoche' trattisi di destituzione o di revoca, oppure di sospensione, sentito sempre il parere del tolto: comitato del corpo, come consiglio aggiunto: Comitato del Corpo, come Consiglio di disciplina, giusta l'articolo 27 della presente legge.

aggiunto: Quando si tratti d'ispettori superiori, il Comitato sara' sentito senza la procedura e le formalita' stabilite pel Consiglio di disciplina.

aggiunto: Lo stipendio trattenuto all'ufficiale sospeso, al netto di tutte le tasse e ritenute ordinarie e straordinarie, va a beneficio della massa del Corpo.

Il tempo della sospensione dall'ufficio oltre un mese non e' computatotolto: , ne' per l'avanzamentoaggiunto: , ne' per l'anzianita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-10;3~art16 · fonte del testo

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