Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]((L'ufficiale, il quale sia deferito al Consiglio di disciplina o si trovi sottoposto a giudizio penale a piede libero, potra', durante il procedimento, essere sospeso dall'ufficio e dalla meta' del soldo.

[2]In caso di assolutoria, riacquista il diritto al soldo trattenutogli e riprende il posto di anzianita', che aveva nel giorno della sospensione)).

Testo in vigore dal 13 gennaio 1896 al 10 febbraio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-10;3~art16ter · fonte del testo

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