Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 gennaio 1892 al 13 gennaio 1896. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 11 della legge 8 aprile 1881 n. 149).

[2]I marescialli, i brigadieri, i sottobrigadieri e le guardie di finanza non possono contrarre matrimonio senza il permesso del Ministero delle finanze.

[3]Tale permesso non si concede senza la prova che o l'uno o l'altro degli sposi, o tutti e due insieme, posseggano un'annua rendita libera non inferiore a lire quattrocento.

Testo in vigore dal 13 gennaio 1892 al 13 gennaio 1896

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1892-01-10;3~art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari