Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 marzo 1919 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →

[1]Gli esami fatti ed i gradi ottenuti fuori del Regno saranno senza effetto nello Stato, salvo il caso di legge speciale. 22

[2]Cio' non pertanto coloro che avranno ottenuto diplomi di laurea in alcune Universita' estere di maggior fama, e che dimostreranno effettivamente compiuti gli studi e superati gli esami richiesti per gli analoghi gradi nelle Universita' dello Stato, saranno dispensati dall'obbligo di sostenere gli esami speciali, e verranno senza piu' ammessi a fare gli esami generali del grado cui aspirano.

[3]Per le persone considerate all'art. 24 potra' darsi dispensa dagli esami.

[4]Questa concessione verra' fatta con decreto Reale, previo il parere della Giunta del Consiglio superiore.

[5]Coloro poi che faranno constare d'aver fatto in alcuna delle anzidette Universita' uno o piu' corsi fra quelli prescritti dalla presente legge, potranno essere ammessi ai relativi esami.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

22

Il D.L. Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 340, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I corsi a cui i predetti giovani siano stati inscritti nelle Universita' od in altri Istituti di istruzione superiore della cessata monarchia austro-ungarica sono riconosciuti validi, senza che intervenga la decisione della Facolta' o scuola di cui all'art. 95 del citato regolamento generale universitario, equiparandosi ad un anno di corso l'eventuale semestre dispari. Sono altresi' ritenuti validi, agli effetti della carriera scolastica negli atenei ed Istituti nazionali, gli esami superati presso le Universita' e gli altri Istituti superiori austro-ungarici e cio' in deroga dell'art. 96 del testo unico delle leggi sull' istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795".

Testo in vigore dal 25 marzo 1919 al 1 ottobre 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 marzo 1919

Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1916 al 25 marzo 1919.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 340, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I corsi a cui i predetti giovani siano stati inscritti nelle Universita' od in altri Istituti di istruzione superiore della cessata monarchia austro-ungarica sono riconosciuti validi, senza che intervenga la decisione della Facolta' o scuola di cui all'art. 95 del citato regolamento generale universitario, equiparandosi ad un anno di corso l'eventuale semestre dispari. Sono altresi' ritenuti validi, agli effetti della carriera scolastica negli atenei ed Istituti nazionali, gli esami superati presso le Universita' e gli altri Istituti superiori austro-ungarici e cio' in deroga dell'art. 96 del testo unico delle leggi sull' istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art96 · fonte del testo

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