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[1](Art 132 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 - Art. 62 della legge 16 febbraio 1861, n. 82).
[2]Gli studenti sono liberi di regolare essi stessi l'ordine dei loro esami, con questa riserva che non saranno ammessi ad alcuno degli esami generali se non dopo aver superati tutti gli esami speciali.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924
