Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 4, ultimo comma, della legge 28 maggio 1903, n. 224).

[2]Nelle Universita' ov'e' maggiore il numero degli studenti, le sessioni degli esami possono essere prolungate per decreto ministeriale, su proposta del Consiglio accademico, purche' non s'interrompa il corso normale delle lezioni. Lo studente non potra' presentarsi all'esame che una sola volta per ogni sessione.

Testo in vigore dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art89 · fonte del testo

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