Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →

[1](Articoli 163 e 164 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

[2]((L'accademia stabilita in Milano sara' retta da un preside nominato con decreto Reale con le norme di cui al precitato articolo 70. Egli esercitera' nell'Accademia l'autorita' stessa che e' attribuita ai rettori e ai presidi nelle Universita'.

[3]Al preside suddetto si continuera' a corrispondere l'indennita' stabilita dal R. decreto 13 maggio 1920, n. 929)). 33

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 luglio 1922, n. 1147

33

La L. 25 luglio 1922, n. 1147 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera b)) che "La presente legge entrera' in vigore: [...] b) per gli articoli 70, 81, 84 a mano a mano che verranno a scadere rettori e presidi attualmente in carica".

Testo in vigore dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 settembre 1922

Confronto con la versione in vigore dal 12 agosto 1913 al 8 settembre 1922. 24 parole tolte, 33 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: L'Accademiaaggiunto: L'accademia stabilita in Milano sara' retta da un preside nominato tolto: dal Re con norme sopraindicate all'art. 81. Egli esercitera' nell'Istituto a cui e' preposto aggiunto: con decreto Reale con le norme di cui al precitato articolo 70. Egli esercitera' nell'Accademia l'autorita' stessa che e' attribuita ai rettori tolto: ed aggiunto: e ai presidi nelle Universita'.

tolto: COMMA ABROGATO DALLA L. 5 giugno 1913aggiunto: Al preside suddetto si continuera' a corrispondere l'indennita' stabilita dal R. decreto 13 maggio 1920, n. tolto: 768 aggiunto: 929.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 luglio 1922, n. 1147

    La L. 25 luglio 1922, n. 1147 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera b)) che "La presente legge entrera' in vigore: [...] b) per gli articoli 70, 81, 84 a mano a mano che verranno a scadere rettori e presidi attualmente in carica".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art84 · fonte del testo

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