Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 160 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 - Art. 53 della legge 16 febbraio 1861, n. 82 - Art. 15 della legge 17 ottobre 1860, n. 263, sull'istruzione superiore in Sicilia).

[2](Capo III del regolamento per l'Universita' di Pisa approvato con rescritto di S. A. I. e regolamento del 9 novembre 1814).

[3]((I presidi delle Facolta' sono nominati con decreto Reale tra i professori ordinari o tra i professori emeriti delle rispettive Facolta', su una terna proposta dalla Facolta' stessa. Stanno in ufficio tre anni e sono rieleggibili per un altro triennio. Dopo un intervallo di tre anni potranno ancora essere eletti, ed alla scadenza immediatamente rieletti, e cosi di seguito.

[4]Il professore piu' anziano della Facolta' sostituisce il preside in tutti i casi di assenza.

[5]I presidi esercitano, subordinatamente al rettore, nelle Facolta' alle quali sono preposti e sopra gli stabilimenti che sono annessi alle medesime, l'autorita' che questi esercita nell'intera Universita'.

[6]Convocano le Facolta' e ne presiedono le adunanze)). 33

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 luglio 1922, n. 1147

33

La L. 25 luglio 1922, n. 1147 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera b)) che "La presente legge entrera' in vigore: [...] b) per gli articoli 70, 81, 84 a mano a mano che verranno a scadere rettori e presidi attualmente in carica".

Testo in vigore dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 settembre 1922

Confronto con la versione in vigore dal 2 dicembre 1910 al 8 settembre 1922. 99 parole tolte, 45 parole aggiunte in 7 capoversi.

I presidi delle Facolta' sono nominati tolto: dal Re fra aggiunto: con decreto Reale tra i professori ordinaritolto: , o tra i professori emeriti tolto: della rispettiva Facolta' aggiunto: delle rispettive Facolta', su una terna proposta dalla Facolta' stessa. Stanno in tolto: uffizio aggiunto: ufficio tre anni e sono rieleggibilitolto: .

tolto: Nell'Universita' di Napoli l'ufficio di preside sara' esercitato dai professori ordinari e dai professori emeriti successivamente, per ogni anno secondo l'ordine della loro nomina. Tra quelli che sono nominati contemporaneamente sara' preferito il piu' antico di eta'. aggiunto: per un altro triennio. Dopo un intervallo di tre anni potranno ancora essere eletti, ed alla scadenza immediatamente rieletti, e cosi di seguito.

Il professore piu' anziano della Facolta' tolto: sostituira' aggiunto: sostituisce il preside in tutti i casi tolto: d'assenza del medesimo.

tolto: Nelle Universita' siciliane i presidi sono nominati dalle rispettive Facolta' a pluralita' di suffragi aggiunto: di assenza.

tolto: Nelle Universita' toscane la carica di preside e' annuale e passa per turno dal professore piu' anziano della Facolta' al meno anziano, che abbia compiuto cinque anni di servizio.

I presidi esercitano, subordinatamente al rettore, nelle Facolta' tolto: cui aggiunto: alle quali sono preposti e sopra gli stabilimenti che sono annessi alle medesime, l'autorita' che questi tolto: esercitano aggiunto: esercita nell'intera Universita'.

Convocano le Facolta'tolto: , aggiunto: e ne presiedono le adunanze tolto: e le precedono nelle pubbliche solennita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 luglio 1922, n. 1147

    La L. 25 luglio 1922, n. 1147 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera b)) che "La presente legge entrera' in vigore: [...] b) per gli articoli 70, 81, 84 a mano a mano che verranno a scadere rettori e presidi attualmente in carica".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art81 · fonte del testo

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