Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →

[1](Articoli 149 e 150 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 - Articoli 48 e 52 della legge 16 febbraio 1861, n. 82).

[2]Il rettore e' preposto, subordinatamente al ministro, al governo immediato dell'Universita'. La sua potesta' si estende, in conformita' della legge e dei regolamenti, a tutta l'Universita', sia che si consideri sotto l'aspetto amministrativo in ordine alle autorita' ed ai diversi ufficiali ed impiegati di ogni classe, che vi sono istituiti, sia che si consideri sotto l'aspetto dell'insegnamento in ordine alle diverse categorie di insegnanti e di studenti che la compongono.

[3]((Il rettore e' nominato con decreto Reale tra i professori ordinari ed emeriti secondo le norme stabilite dal regolamento generale universitario. Egli dura in carica per un triennio ed e' rieleggibile per un altro triennio. Dopo un intervallo di tre anni potra' essere ancora eletto ed alla scadenza immediatamente rieletto, e cosi di seguito)). 33

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 luglio 1922, n. 1147

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La L. 25 luglio 1922, n. 1147 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera b)) che "La presente legge entrera' in vigore: [...] b) per gli articoli 70, 81, 84 a mano a mano che verranno a scadere rettori e presidi attualmente in carica".

Testo in vigore dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 settembre 1922

Confronto con la versione in vigore dal 2 dicembre 1910 al 8 settembre 1922. 91 parole tolte, 48 parole aggiunte.

tolto: Nell'Universita' di Napoli il rettore sara' scelto a maggioranza di voti da tutti i professori componenti il corpo universitario sopra tre candidati proposti da una delle Facolta'aggiunto: Il rettore e' nominato con decreto Reale tra i professori ordinari ed emeriti tolto: che fanno parte della medesima. Tutte le Facolta' eserciteranno questo diritto l'una dopo l'altra successivamente. La nomina del rettore scelto dal corpo universitario sara' valida dopo l'approvazione del ministro. Quando questa venisse rigettata, si procedera' ad una seconda elezione per la quale la Facolta' non potra' proporre fra i candidati colui la cui nomina e' stata rigettata. La carica di rettore dura due anni aggiunto: secondo le norme stabilite dal regolamento generale universitario. Egli dura in carica per un triennio ed e' rieleggibile per un altro triennio. Dopo un intervallo di tre anni potra' essere ancora eletto ed alla scadenza immediatamente rieletto, e cosi di seguito.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 luglio 1922, n. 1147

    La L. 25 luglio 1922, n. 1147 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera b)) che "La presente legge entrera' in vigore: [...] b) per gli articoli 70, 81, 84 a mano a mano che verranno a scadere rettori e presidi attualmente in carica".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art70 · fonte del testo

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