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[1](Art. 93 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 - Art. 6 della legge 19 luglio 1909, n. 496).
[2]I professori ordinari ed i professori straordinari, oltre l'insegnamento che loro e' officialmente affidato, potranno dare, nelle Facolta' a cui sono addetti, corsi privati sopra tutte le materie che vi insegnano o sulle materie affini. Nessuno di essi potra' ripetere a titolo privato l'insegnamento che da' o dovrebbe dare a titolo pubblico.
[3]I suddetti professori non hanno diritto ad alcuna retribuzione per i corsi liberi che impartiscono.
[4]I dottori aggregati sono di diritto liberi insegnanti ciascuno per gli insegnamenti prescritti nel programma ufficiale delle rispettive Facolta' o ad essi attinenti.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924
