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[1](Art. 87 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

[2]Il Consiglio superiore decide, sopra rapporto del rettore dell'Universita' alla fine di ogni anno accademico, salvo ricorso al Ministero se le indennita' da pagarsi ai dottori aggregati a titolo di supplenti dei professori debbono prelevarsi in tutto od in parte sugli stipendi dei professori surrogati.

[3]Tali indennita' non saranno interamente a carico dello Stato senonche' nei casi in cui il professore sia impedito per cagione di pubblico servizio o di malattia.

Testo in vigore dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art55 · fonte del testo

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