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[1](Art. 7 della legge 17 febbraio 1881, n. 51).
[2]Sono riservati al Consiglio plenario:
[3]1° i pareri da darsi a richiesta del ministro sopra proposte di legge e provvedimenti generali sull'ordinamento degli studi, lo stato degl'insegnanti e le norme da seguirsi per la loro nomina;
[4]2° gli atti richiesti dalla legge e devoluti al Consiglio superiore pel conferimento delle cattedre e per l'abilitazione al libero insegnamento;
[5]3° i giudizi sulle colpe dei professori universitari che importino la loro deposizione, o la sospensione per un tempo maggiore di due mesi;
[6]4° le relazioni periodiche sulle condizioni dell'insegnamento pubblico, e della cultura nazionale, colle opportune osservazioni e proposte.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924
