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[1](Art. 6 della legge 17 febbraio 1881, n. 51).

[2]Il Consiglio si raduna due volte l'anno, ma puo' essere convocato straordinariamente.

[3]Una Giunta di quindici membri, scelti dal Ministro tra i consiglieri, provvede alla spedizione degli affari correnti.

[4]I membri della Giunta sono distribuiti in sezioni, in guisa da rappresentare equamente tutti i gradi dell'insegnamento.

[5]Un consigliere puo' appartenere nel tempo stesso a piu' d'una sezione.

[6]Un decreto Reale provvedera' al regolamento della Giunta, e fissera' le indennita' ed i compensi che dovranno essere corrisposti ai membri del Consiglio nell'esercizio effettivo delle loro funzioni.

Testo in vigore dal 2 dicembre 1910 al 16 febbraio 1916

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art4 · fonte del testo

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