Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 8 settembre 1922. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 11 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

[2]Tutti i professori, anche per gl'incarichi ad essi affidati, sono obbligati a dare entro l'anno accademico, e secondo l'orario prestabilito al principio dell'anno stesso, non meno di 50 lezioni.

[3]Alla fine di ogni anno accademico sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della pubblica istruzione, il numero delle lezioni date da ogni singolo professore.

[4]Il professore che, senza giusti motivi, riconosciuti dal Ministero su relazione del Consiglio accademico, non adempie all'obbligo anzidetto, e' ammonito, e dell'ammonizione e' data notizia nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Se l'ammonizione restera' inefficace, il professore sara' deferito al Consiglio superiore della pubblica istruzione, il quale procedera' a norma degli articoli 38 e 39 del presente testo unico.

Testo in vigore dal 2 dicembre 1910 al 8 settembre 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art32 · fonte del testo

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