Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 7 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 LUGLIO 1922, N. 1147)). 33 ((COMMA ABROGATO DALLA L. 25 LUGLIO 1922, N. 1147)). 33

[3]Per le materie fondamentali comuni a piu' facolta' o scuole, l'insegnamento dovra' essere impartito dal professore titolare, senza che gli competa alcuna speciale retribuzione. Ove pero', a giudizio del Consiglio superiore della pubblica istruzione, l'insegnamento delle dette materie abbia in una delle Facolta' o scuole un indirizzo sostanzialmente diverso, si potra' istituire un corso speciale, il quale sara' dato per incarico e affidato di preferenza al professore titolare.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 25 luglio 1922, n. 1147

33

La L. 25 luglio 1922, n. 1147 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c)) che "La presente legge entrera' in vigore: [...] c) per tutte le altre disposizioni dall'inizio dell'anno scolastico universitario 1922-923".

Testo in vigore dal 8 settembre 1922 al 1 ottobre 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 settembre 1922

Confronto con la versione in vigore dal 2 dicembre 1910 al 8 settembre 1922. 36 parole tolte, 18 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Ai professori ufficiali non possono essere affidati incarichi retribuiti di materie complementari.

tolto: Possono essere conferiti incarichi di materie fondamentali, sia nella stessa Universita' o nello stesso Istituto, sia in altro Istituto superiore regio nella stessa sedeaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 25 LUGLIO 1922, N. 1147. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 LUGLIO 1922, N. 1147.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 25 luglio 1922, n. 1147

    La L. 25 luglio 1922, n. 1147 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera c)) che "La presente legge entrera' in vigore: [...] c) per tutte le altre disposizioni dall'inizio dell'anno scolastico universitario 1922-923".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art29 · fonte del testo

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