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[1](Art. 8 della legge 19 luglio 1909, n. 496 - Art. 75 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).
[2]Nessuno puo' essere investito simultaneamente della qualita' di professore in due diverse Facolta'.
[3]Nessuno potra' coprire il posto di ordinario o straordinario in piu' istituti universitari.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1910 al 8 settembre 1922
