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[2]Lo stipendio dei professori ordinari delle Regie Universita' e degli Istituti superiori autonomi indicati nella tabella D, annessa al presente testo unico e' di L. 7000; quello dei professori straordinari di L. 4500.
[3]Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono fino ad un massimo di L. 10,000 con quattro aumenti quinquennali di L. 750 ciascuno.
[4]Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono con aumenti quinquennali di un decimo senza poter mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori ordinari.
[5]I direttori di gabinetti, laboratori e cliniche oltre allo stipendio normale nella qualita' di professori, hanno uno speciale assegno che non puo' essere minore di L. 500, ne' maggiore di L. 1000.
[6]Il regolamento stabilira' il ruolo organico di tali assegni.
Testo in vigore dal 2 dicembre 1910 al 8 settembre 1922
