Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 8 settembre 1922. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 5 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

[2]In ogni Universita' o Istituto superiore per ciascun insegnamento non si potra' nominare che un solo professore ordinario o straordinario.

[3]Ove gli iscritti ad un corso siano in numero rilevante, si potra' soltanto sdoppiare la cattedra, mediante incarico, su proposta della Facolta' o scuola, e in seguito a parere conforme del Consiglio superiore.

Testo in vigore dal 2 dicembre 1910 al 8 settembre 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art26 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari