Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 ottobre 1924 al 1 dicembre 1924. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.
Abrogato dal 1 ottobre 1924
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Provvedimento abrogato dal regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.
Abrogato dal 1 ottobre 1924
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5 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1922 al 1 ottobre 1924. 267 parole tolte, 14 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: (Art. 4 della legge 19 luglio 1909 n. 496- Art. 70 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).aggiunto: Testo unico-art. 25
tolto: Il numero dei professori ordinari e straordinari e' fissato dalle tabelle A, B e C annesse alla presente legge.
tolto: La tabella A comprende i posti assegnati alle RR. Universita' per le materie obbligatorie e per le materie facoltative delle varie Facolta' o scuole ed i posti assegnati alle RR. scuole di applicazione per gli ingegneri di Bologna, Pisa e Roma, al R. Istituto tecnico superiore di Milano, alla R. scuola superiore politecnica di Napoli, alla R. scuola superiore di architettura di Roma, alla R. Accademia scientifico-letteraria di Milano ed alle RR. scuole superiori di medicina veterinaria di Milano, Napoli e Torino.
tolto: La tabella B comprende i posti assegnati al R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento di Firenze, al R. politecnico di Torino, alla R. scuola superiore navale di Genova, ai RR. Istituti clinici di perfezionamento di Milano, alla scuola di chimica industriale di Bologna.
tolto: La tabella C comprende i posti di direttore dei RR. osservatori astronomici di Milano, Napoli e Roma e del R. osservatorio vesuviano.
tolto: Nessun posto di professore ordinario o straordinario di materia obbligatoria o facoltativa, oltre quelli stabiliti dalle tabelle A, B, C, puo' essere istituito se non per legge.
tolto: E' fatta eccezione a questa disposizione per il R. politecnico di Torino e per gli altri istituti di cui all'art. 114 del presente testo unico. Gli Istituti stessi entro i limiti dei rispettivi bilanci potranno provvedere alla modificazione dei propri organici senza aggravio allo Stato, maggiore di quello indicato nell'art. 114 sopracitato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 30 SETTEMBRE 1923, N. 2102
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art25 · fonte del testo
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