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[1](Art. 69 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 - Art. 20 della legge 16 febbraio 1861, n. 82).

[2]Il ministro potra' proporre al Re per la nomina, prescindendo da ogni concorso, le persone che per opere, per iscoperte o per insegnamenti dati saranno venute in meritata fama di singolare perizia nelle materie cui dovrebbero professare.

[3]Per le nomine nell'Universita' di Napoli dovra' udirsi il Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Testo in vigore dal 2 dicembre 1910 al 8 settembre 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art24 · fonte del testo

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