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[1](Art. 50 della legge 13 novembre 1859, n. 3725).

[2]Le spese di questi stabilimenti e degli istituti che ne fanno parte, o vi sono annessi, saranno a carico dello Stato, salvo disposizioni di leggi speciali.

[3]Le proprieta', pero', le ragioni ed i beni di ogni maniera, di cui tali stabilimenti sono o potessero col tempo venire legalmente in possesso, saranno loro mantenuti a titolo di dotazione, ne' potranno essere distratti dallo scopo cui furono destinati.

[4]I redditi provenienti da queste dotazioni saranno iscritti annualmente a sgravio dello Stato nell'attivo che sara' attribuito a ciascuno degli stabilimenti cui appartengono.

Testo in vigore dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art14 · fonte del testo

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