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[1](Art. 37 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

[2]Gli aiuti ed assistenti, che all'atto dell'applicazione della legge 19 luglio 1909, n. 496, percepivano uno stipendio superiore alle L. 2000 e 1500 rispettivamente, conserveranno la somma eccedente a titolo di assegno personale.

[3]Eguale beneficio e' accordato ai capi tecnici, ai tecnici ed agli aiuti tecnici, alle levatrici, alle levatrici assistenti e al personale subalterno, che eventualmente percepissero stipendi superiori a quelli stabiliti dalla legge 19 luglio 1909, n. 496 pei rispettivi uffici.

[4]E' dato inoltre un assegno ad personam di L. 60 o 120 al personale subalterno che avesse gia' conseguito rispettivamente uno o due aumenti sessennali sullo stipendio di ruolo.

[5]Tutti i maggiori assegni suddetti verranno gradualmente diminuiti e soppressi a misura che maturino i nuovi aumenti quinquennali.

Testo in vigore dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art132 · fonte del testo

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