Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 19 agosto 1911. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 34 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

[2]La legge 19 luglio 1909, n. 496 avra', agli effetti economici, immediata applicazione per quel numero di posti di personale scientifico e tecnico attualmente esistente che rientra nelle tabelle I, L, M.

[3]Il personale in eccedenza sara' mantenuto in via transitoria e non oltre il 31 luglio 1911, conservando l'attuale stipendio; e la parte di questo personale che non potra' entrare in pianta in seguito alla revisione di cui all'art. 127, con tale data si intendera' eliminata.

[4]Col 1° agosto 1911, e con le modificazioni di cui all'art. 127 avranno completa attuazione i nuovi organici stabiliti per i singoli Istituti e cattedre.

Testo in vigore dal 2 dicembre 1910 al 19 agosto 1911

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art129 · fonte del testo

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