Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 novembre 1923 al 1 ottobre 1924. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

[2]Non oltre il 18 luglio 1911, il ministro, sentito il Consiglio superiore, procedera' alla revisione delle tabelle I, L, M annesse al presente testo unico, nel limite pero' della somma prevista dalle tabelle stesse, accresciuta solo del quarto della quota spettante al Ministero della pubblica istruzione sui maggiori proventi delle tasse universitarie a tenore dell'art. 115 del testo predetto.

[3]1 7 9 11 13 19 26 31 32 34 38

Gli interventi su questo articolo(11)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 21 luglio 1911, n. 800

1

La L. 21 luglio 1911, n. 800 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che entro un biennio dal 1° agosto 1911 il ministro procedera' alla revisione delle tabelle I, L ed M del presente testo unico, valendosi dei fondi di cui alle tabelle stesse.

L. 19 luglio 1914, n. 794

7

La L. 19 luglio 1914, n. 794 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato col R. decreto 9 agosto 1910, n. 795), gia' prorogato con le leggi 21 luglio 1911, n. 800 e 22 giugno 1913, n. 780, e' prorogato ancora fino al 31 luglio 1915".

9

Il D.L. Luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 1247, convertito senza modificazioni dalla L. 1 aprile 1917, n. 644, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 498 (art. 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795), gia' prorogato con le leggi 21 luglio 1911. n. 800, 22 giugno 1913, n. 780, e 19 luglio 1914, n. 794, e' prorogato ancora fino al 31 luglio 1916".

11

Il D.L. Luogotenenziale 1 giugno 1916, n. 780, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496, (art. 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795) gia' prorogato con le leggi 21 luglio 1911, n. 800, 22 giugno 1913, n. 780, e 19 luglio 1914, n. 794 e con il decreto legge 24 giugno 1915, n. 1247, e' prorogato al 31 luglio 1917".

13

Il D.L. Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 895, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 127 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795), gia' prorogato con le leggi 21 luglio 1911, n. 800, 22 giugno 1913, n. 780, e 19 luglio 1914, n. 794, e con i decreti legge 24 giugno 1915, n. 1247, e 1° giugno 1916, n. 780, e' prorogato al 31 luglio 1918".

19

Il D.L. Luogotenenziale 27 giugno 1918, n. 976, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 127 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato, con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795), per la revisione delle tabelle del personale assistente, tecnico e subalterno delle Universita' e degli Istituti superiori, e' prorogato al 31 luglio 1919".

26

Il Regio D.L. 8 luglio 1919, n. 1356, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 127 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910 n. 795), per la revisione delle tabelle del personale assistente, tecnico e subalterno delle Universita' e degli Istituti superiori, e' prorogato al 30 giugno 1920".

31

Il Regio D.L. 1 settembre 1920, n. 1339, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, nel modificare l'art. 1 del Regio D.L. 8 luglio 1919, n. 1356, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nel R. decreto 8 luglio 1919, n. 1356 sono prorogate al 30 giugno 1921 salvo la disposizione di cui all'ultima parte del secondo periodo dell'art.1 del precitato decreto. Ove, pertanto, per qualsiasi ragione rimanga scoperto alcuno dei posti in soprannumero e straordinari, non potra' farsi luogo alla sostituzione del personale che sia venuto a mancare".

32

Il Regio D.L. 6 settembre 1921, n. 1588, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (articolo 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1909, n. 795), per la revisione delle tabelle del personale assistente, tecnico e subalterno universitario, e' prorogato al 30 giugno 1922".

Regio D.L. 21 agosto 1922, n. 1361

34

Il Regio D.L. 21 agosto 1922, n. 1361 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496, (art. 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795) per la revisione delle tabelle del personale assistente, tecnico e subalterno universitario, e' prorogato al 30 giugno 1923".

Regio Decreto 27 settembre 1923, n. 2201

38

Il Regio Decreto 27 settembre 1923, n. 2201, nel modificare l'art. 1 del Regio D.L. 21 agosto 1922, n. 1361, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 21 agosto 1922, n. 1361, concernente la proroga del termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795) per la revisione delle tabelle del personale assistente, tecnico e subalterno universitario, e' prorogata fino al 30 settembre 1924, salvo per quanto concerne la facolta' di coprire i posti di personale in soprannumero che, per qualsiasi ragione, si siano resi o si rendano vacanti. Alla sostituzione di tale personale si potra' provvedere soltanto mediante conferimento di temporanei incarichi per la durata dell'anno scolastico 1923-24. Al personale incaricato come sopra sara' corrisposta una retribuzione mensile ragguagliata allo stipendio inerente al posto scoperto, ivi compreso l'assegno temporaneo mensile di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080".

Testo in vigore dal 10 novembre 1923 al 1 ottobre 1924

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

15 versioni dal 1910

1910oggi
  1. 16 dicembre 2010 — oggiabrogatoper 16 anni
  2. 1 dicembre 1924 — 16 dicembre 2010abrogatoper 86 anni
  3. 1 ottobre 1924 — 1 dicembre 1924abrogatoper 2 mesi
  4. 10 novembre 1923 — 1 ottobre 1924per 11 mesi
  5. 17 novembre 1922 — 10 novembre 1923per 12 mesi
  6. 10 dicembre 1921 — 17 novembre 1922per 11 mesi
  7. 19 ottobre 1920 — 10 dicembre 1921per un anno
  8. 27 agosto 1919 — 19 ottobre 1920per un anno
  9. 6 agosto 1918 — 27 agosto 1919per un anno
  10. 26 giugno 1917 — 6 agosto 1918per un anno
  11. 19 luglio 1916 — 26 giugno 1917per 11 mesi
  12. 8 settembre 1915 — 19 luglio 1916per 11 mesi
  13. 26 agosto 1914 — 8 settembre 1915per un anno
  14. 19 agosto 1911 — 26 agosto 1914per 3 anni
  15. 2 dicembre 1910 — 19 agosto 1911testo originarioper 9 mesi

Che cosa è cambiato dal 10 novembre 1923

Confronto con la versione in vigore dal 17 novembre 1922 al 10 novembre 1923.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 27 settembre 1923, n. 2201

    Il Regio Decreto 27 settembre 1923, n. 2201, nel modificare l'art. 1 del Regio D.L. 21 agosto 1922, n. 1361, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 21 agosto 1922, n. 1361, concernente la proroga del termine fissato dall'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (art. 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795) per la revisione delle tabelle del personale assistente, tecnico e subalterno universitario, e' prorogata fino al 30 settembre 1924, salvo per quanto concerne la facolta' di coprire i posti di personale in soprannumero che, per qualsiasi ragione, si siano resi o si rendano vacanti. Alla sostituzione di tale personale si potra' provvedere soltanto mediante conferimento di temporanei incarichi per la durata dell'anno scolastico 1923-24. Al personale incaricato come sopra sara' corrisposta una retribuzione mensile ragguagliata allo stipendio inerente al posto scoperto, ivi compreso l'assegno temporaneo mensile di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art127 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari