Art. 126 — ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 25 LUGLIO 1922, N. 1147

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 dicembre 1910 al 8 settembre 1922. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 31 della legge 19 luglio 1909, n. 496).

[2]I liberi docenti, i quali alla pubblicazione della legge 19 luglio 1909, n. 496, avevano un incarico di materia obbligatoria o complementare retribuito in misura superiore a L. 2000, conserveranno la stessa retribuzione, qualora l'incarico venisse loro confermato.

Testo in vigore dal 2 dicembre 1910 al 8 settembre 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art126 · fonte del testo

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