Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 ottobre 1924 al 1 dicembre 1924. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.
Abrogato dal 1 ottobre 1924
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Provvedimento abrogato dal regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.
Abrogato dal 1 ottobre 1924
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 2 dicembre 1910 al 1 ottobre 1924. 84 parole tolte, 14 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: (Art. 5 della legge 28 maggio 1903, n. 224).aggiunto: Testo unico-art. 116
tolto: I proventi stessi serviranno inoltre per stanziare nella parte straordinaria del suddetto stato di previsione, in aggiunta delle somme che nella parte stessa costituiscono presentemente la dotazione annuale per spese in servizio della istruzione superiore, le somme o le rate annuali di esse, che in base a nuove convenzioni speciali con gli enti locali e previo concorso di questi, facciano carico allo Stato per costruzioni e miglioramenti di edifizi delle Universita' e degli Istituti superiori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 30 SETTEMBRE 1923, N. 2102
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1910-08-09;795~art116 · fonte del testo
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