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[1]L' Amministrazione delle Poste e' autorizzata a rilassare libretti di ricognizione personale, ai cui titolari possono essere pagati senza altra cautele vaglia di qualunque specie e fatti rimborsi sopra libretti di risparmio o titoli di credito loro intestati e possono essere consegnati pacchi postali ed oggetti raccomandati od assicurati loro diretti. Possono infine essere eseguite con loro quietanza tutte le altre operazioni postali, per le quali occorra accertare l'identita' del richiedente.
[2]Cessa ogni responsabilita' dell'Amministrazione pei pagamenti le consegne e le altre operazioni fatte col ritiro di cedolette firmate da titolari di libretti intestati a quella date persone e staccate dai libretti medesimi.
[3]Per la consegna delle lettere ordinarie ferme in posta basta la sola presentazione dei libretti, senza che l'ufficio ne stacchi veruna cedoletta.
Testo in vigore dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010
