Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 marzo 1899 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]In caso di perdita di pacchi ordinari, non cagionata da forza maggiore, l'Amministrazione delle Poste corrisponde agli speditori, od a richiesta di questi ai destinatari un'indennita' di lire Nel caso di perdita, non cagionata da forza maggiore, di pacchi con valore dichiarato, 1' Amministrazione medesima corrisponde agli speditori od, a richiesta di essi, ai destinatari una somma uguale al valore dichiarato.

[2]Nessuna speciale indennita' e' dovuta, oltre quella ordinaria di lire 15, nel caso di perdita di pacchi gravati di assegno, quando non ne sia stato assicurato il valore.

[3]Nel caso di deficienza o di avaria nel contenuto di pacchi, non cagionata da forza maggiore, l'Amministrazione dovra' pagare:

  • a)per i pacchi di valore dichiarato un'indennita' in proporzione della parte deficiente o avariata, ragguagliata al peso ed al valore dichiarato stesso;
  • b)per i pacchi ordinari, con o senza assegno, un'indennita' in proporzione della parte deficiente o avariata, ragguagliata al peso dichiarato ed all'indennita' massima di lire 15.

[4]Oltre gli accennati compensi, l'Amministrazione non sara' obbligata ad altra indennita' o risarcimento, ne' sara' tenuta responsabile pei casi di ritardo nell'arrivo o consegna dei pacchi. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 2 marzo 1899, n. 65

1

La L. 2 marzo 1899, n. 65 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Anche il pagamento dei compensi relativi ai pacchi postali accennati nell'articolo 71 della legge postale anzidetta (testo unico) dovra' aver luogo con le norme e nei termini stabiliti dall'articolo 3".

Testo in vigore dal 31 marzo 1899 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 marzo 1899

Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1889 al 31 marzo 1899.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 2 marzo 1899, n. 65

    La L. 2 marzo 1899, n. 65 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Anche il pagamento dei compensi relativi ai pacchi postali accennati nell'articolo 71 della legge postale anzidetta (testo unico) dovra' aver luogo con le norme e nei termini stabiliti dall'articolo 3".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art71 · fonte del testo

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