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[1]L' Amministrazione delle Poste e' responsabile delle somme che riscuote; non assume invece responsabilita' per eventuali ritardi nella presentazione dei titoli, ne' per mancata riscossione dei medesimi.

[2]Nel caso di perdita di pieghi, contenenti titoli da riscuotere, corrisponde ai rispettivi proprietari, salvo il caso di forza maggiore, una indennita' di lire 25.

Testo in vigore dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art62 · fonte del testo

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