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[1]Per l'invio e la riscossione dei titoli debbono essere pagate:
- a)le tasse di francatura e raccomandazione dei titoli stessi in partenza;
- b)un diritto di riscossione di centesimi 10 per titolo;
- c)la tassa dei vaglia postali per la spedizione delle somme riscosse.
[2]Le tasso di cui alla lettera a sono pagate nell'atto della consegna dei titoli; quelle di cui alla lettera b o c sono prelevato dalle somme riscosse.
[3]I titoli non riscossi, insieme agli atti di protesto, quando questo sia ammesso, giusta il disposto dell'articolo 63, sono rimandati gratuitamente.
Testo in vigore dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010
