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[1]I titoli di credito postali sono nominativi. Non puo' esserne girata ad altri la proprieta', ne' accresciuto il valore primitivo.

[2]Sono valevoli per cinque anni, compreso l'anno dell'emissione; trascorsi i quali le somme non riscosse vanno a profitto dell'Erario.

Testo in vigore dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art59 · fonte del testo

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