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Gl'intraprenditori di vetture periodiche, pei luoghi di loro destinazione, hanno obbligo di trasportare gratuitamente i dispacci postali, per un peso non eccedente i venti chilogrammi; senza pregiudizio delle convenzioni stipulate fra l'Amministrazione postale e gli intraprenditori suddetti.
Testo in vigore dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010
