Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque trasporti o distribuisca corrispondenze in frode della privativa postale, oltre il pagamento delle tasse dovute, incorre in una pena pecuniaria eguale al decuplo e che non sara' mai minore di lire cinque.

[2]Il diritto postale su cui e' misurata la pena e' quello stabilito per le corrispondenze non francate.

[3]In caso di recidiva alla pena pecuniaria si potra' aggiungere quella del carcere, estensibile a tre mesi.

Testo in vigore dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art3 · fonte del testo

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