Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
I supplementi sono assoggettati alla tassa di cui nell'articolo precedente, purche' di eguale formato dei fogli principali; fatta eccezione soltanto per quelli del Giornale ufficiale, che contengano atti del Governo o del Parlamento, i quali saranno esenti da tassa, purche' spediti unitamente al giornale.
Testo in vigore dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010
