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[1]La tassa di francatura, a carico dei mittenti, delle lettere che circolano da un luogo ad un altro del Regno e' di 20 centesimi e quella, a carico dei destinatari, delle non francate e' di 30 centesimi, purche' le une e le altre non oltrepassino il peso di 15 grammi; oltre il quale cotali tasse progrediscono rispettivamente in ragione di centesimi 20 o di centesimi 30, ogni 15 grammi o frazioni di 15 grammi di peso maggiore.

[2]La tassa delle lettere da distribuirsi nel distretto dell'ufficio postale d'impostazione e' di 5 centesimi se francate e di 10 centesimi se non francate, colla progressione di peso di cui sopra.

Testo in vigore dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1889-06-20;6151~art20 · fonte del testo

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