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E' proibito, sotto comminatoria della pena pecuniaria indicata nell'articolo 3, di mettere nelle corrispondenze oggetti che possano guastare o recare in qualche modo nocumento ai dispacci; senza pregiudizio delle maggiori pene nelle quali, in caso di dolo, il reo potesse essere incorso secondo il diritto comune.
Testo in vigore dal 18 luglio 1889 al 16 dicembre 2010
