Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni riguardanti l'ordinamento e l'esercizio del notariato cesseranno di avere vigore dal giorno in cui la presente legge sara' attuata.

[2]Non e' pero' derogato nelle provincie napolitane e siciliane a quella parte dell'articolo 35 della legge 23 novembre 1819 sul notariato, in cui e' dichiarato che il solo certificato del notaro senza intervento di' testimoni basta ad assicurare la verita' della sottoscrizione nelle fedi di credito e polizze di Banco.

Testo in vigore dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art155 · fonte del testo

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