Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Nei tre mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge saranno convocati straordinariamente i Collegi per cura dei presidenti dei Tribunali civili, al fine di procedere alla nomina dei membri del Consiglio.

[2]Le adunanze saranno presiedute dai Presidenti dei Tribunali, assistiti dai rispettivi cancellieri.

[3]Per la rinnovazione nei primi due anni dei membri del Consiglio in questa occasione eletti, si estrarranno a sorte quelli che dovranno uscire.

Testo in vigore dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art144 · fonte del testo

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