Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]I notari che hanno qualche impiego od esercitano una professione o funzioni incompatibili, giusta l'articolo 2, con quella del notariato, dovranno rinunziarvi nel termine di tre mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, e cio' far constare al Tribunale civile, assieme alla presentazione dei documenti prescritta dall'articolo 138, sotto pena di rimozione dall'uffizio notarile.

[2]Sono eccettuati quei notari che, al giorno dell'attuazione della presente legge, coprono qualche impiego comunale o provinciale, e quelli che gia' si trovano esattori di pubblici tributi, per la sola durata obbligatoria dei contratti in corso.

[3]Sono pure eccettuati da tale disposizione i segretari e cancellieri che al tempo in cui entro' in vigore la legge sull'ordinamento giudiziario del 6 dicembre 1865 avevano l'effettivo esercizio del notariato.

[4]Essi, qualora siano traslocati in altra sede giudiziaria ed intendano di continuare ivi l'esercizio del notariato, dovranno farne apposita dichiarazione al presidente del Consiglio notarile del luogo, presentandogli copia del decreto di tramutamento e del processo verbale di assunzione del nuovo ufficio. Il presidente ordinera' l'iscrizione del notaro nel ruolo, e fara' procedere alle pubblicazioni ai termini dell'articolo 21.

[5]Cessando essi dall'impiego avranno la facolta' di continuare ad esercitare il notariato nel luogo stesso dell'ultima residenza giudiziaria, purche' facciano la dichiarazione di cui nel precedente capoverso.

[6]La dichiarazione in questo caso dovra' esser fatta nel termine di tre mesi.

[7]Qualora essi non intendano di prevalersi di tale facolta', potranno farsi inscrivere nel ruolo del distretto della prima loro sede notarile, e dal giorno dell'iscrizione potranno riassumere l'esercizio del notariato nella detta sede, osservate del resto le formalita' stabilite dal citato articolo 21.

Testo in vigore dal 5 giugno 1879 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art136 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari