Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 novembre 1900 al 17 giugno 1901. Leggi il testo vigente →

[1]E' punito coll'ammenda da lire cinque a lire cinquanta il notaro che contravviene alle disposizioni dei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'articolo 43, o degli articoli 44, 50, 62, 63 e 64, e numero 2 dell'art. 91, o che nella conservazione degli atti o nella tenuta dei repertori contravviene alle disposizioni degli articoli 52 e 53;

[2]Con la multa di lire 51, estendibile a lire 400, il notaro che contravviene alle disposizioni dell'articolo 27, dei numeri 1, 8, 10 e 11 dell'articolo 43, e del capoverso dell'articolo 59, e che e' recidivo nelle contravvenzioni al prescritto nei numeri 2 e 3 dell'articolo 43;

[3]Con la multa di lire 51, estendibile a lire 500, il notaro che, durante la sospensione, rilascia copie, certificati o estratti.

[4]L'ammenda e la multa sono applicate per ciascuna contravvenzione, e sono devolute alla cassa del Consiglio notarile.

[5]1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 366

1

Il Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 366 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] c) contravvenzioni prevedute nell'articolo 110 del testo unico delle leggi sul notariato, approvato con R. decreto 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2ª)".

Testo in vigore dal 26 novembre 1900 al 17 giugno 1901

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 1900

Confronto con la versione in vigore dal 5 giugno 1879 al 26 novembre 1900.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 366

    Il Regio Decreto 11 novembre 1900, n. 366 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera c)) che "E' altresi' concessa amnistia e cessano tutti gli effetti penali delle precedenti condanne per le seguenti contravvenzioni commesse fino alla data del presente decreto: [...] c) contravvenzioni prevedute nell'articolo 110 del testo unico delle leggi sul notariato, approvato con R. decreto 25 maggio 1879, n. 4900 (serie 2ª)".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1879-05-25;4900~art110 · fonte del testo

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