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Gli inscritti che risultano di debole costituzione od affetti da infermita' presunte sanabili col tempo, sono rimandati all'ultima seduta del Consiglio, e se in questa si riconoscono persistenti gli stessi motivi, sono rimandati alla prima ventura leva, al qual tempo risultando tuttavia inabili, sono riformati.
Testo in vigore dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882
