Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Le questioni di cui nel precedente articolo 63 sono giudicate sommariamente in via d'urgenza dal tribunale del circondario in cui siede il Consiglio di leva, in contraddittorio del prefetto o sottoprefetto, salvo rispettivamente l'appello, e salvo pure il ricorso in Cassazione dalla sentenza pronunciata in grado d'appello.
Testo in vigore dal 8 agosto 1876 al 16 dicembre 2010
