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((Questo caposaldo decorrera' dal giorno della promozione a sottufficiale e durera' sino a che il sottufficiale presti, come tale, servizio sotto le armi o non faccia passaggio in una delle posizioni menzionate nell'articolo precedente, o nel corpo invalidi e veterani)).
Testo in vigore dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010
