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((E' fatta facolta' al Ministro della Guerra di anticipare il godimento del premio di rafferma ai militari di cui al numero 1 dell'art. 137, facendolo incominciare dopo soli 6 anni passati sotto le armi, quando i mezzi della Cassa militare lo consentano e sempreche' fin da quel momento il militare si obblighi ad una rafferma di tre anni da percorrersi sotto le armi una volta ultimata la sua ferma d'obbligo)).
Testo in vigore dal 20 luglio 1882 al 16 dicembre 2010
