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Alla rafferma con premio possono aspirare i sott'ufficiali, caporali e soldati che oltre aver compiuta la ferma permanente non abbiano oltrepassato l'eta' di 36 anni o di 40 se appartengono all'arma dei carabinieri Reali, e che soddisfacciano alle condizioni di idoneita' fisica, di buona condotta e d'istruzione, determinate da Regio decreto.

Testo in vigore dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art137 · fonte del testo

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