Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882. Leggi il testo vigente →

[1]Non e' computato nella ferma il tempo percorso dal militare in istato di diserzione, o scontando la pena del carcere o della reclusione militare, ne' quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da condanna, ne' il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

[2]Nel computo del tempo da restituirsi per i motivi oradetti le frazioni di anno sono valutate per anni interi.

Testo in vigore dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art130 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari