Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882. Leggi il testo vigente →

[1]I militari di 1ª categoria nei tre o quattro ultimi anni della loro ferma temporanea fanno passaggio alla milizia mobile, ad eccezione di quelli appartenenti alla cavalleria, alle compagnie operai e da costa dell'artiglieria, alle compagnie del treno ed alle compagnie di sanita', i quali rimangono ascritti ai corpi dell'esercito permanente fino al termine della loro ferma.

[2]Fanno parimente passaggio alla milizia mobile gli uomini di 2ª categoria negli ultimi quattro o cinque anni del loro obbligo al servizio di cui nell'art. 126.

Testo in vigore dal 8 agosto 1876 al 20 luglio 1882

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1876-07-26;3260~art129 · fonte del testo

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