Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 agosto 1897 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]I Magazzini generali hanno per oggetto: Di provvedere alla custodia e alla conservazione delle merci e derrate di qualsivoglia provenienza o destinazione che vi sono depositate; Di rilasciare speciali titoli di commercio col nome di fedi di deposito e note di pegno;

[2]((3° di eseguire la vendita volontaria ai pubblici incanti delle merci depositate)).

Testo in vigore dal 12 agosto 1897 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 agosto 1897

Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 1883 al 12 agosto 1897. 12 parole aggiunte.

aggiunto: 3° di eseguire la vendita volontaria ai pubblici incanti delle merci depositate.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1882-12-17;1154~art1 · fonte del testo

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